LE IMPOSTE SULLE DONAZIONI (E SUCCESSIONI) :
La disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni è contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
L’imposta era stata soppressa nel 2001, poi reintrodotta nel 2006, con successive modificazioni.
L’imposta sulle successioni e donazioni si applica:
- per quanto riguarda le successioni, su tutto il patrimonio lasciato dal defunto;
- per quanto riguarda le donazioni, su tutti i trasferimenti a titolo gratuito, comprese le liberalità, anche indirette;
- alle costituzioni di vincoli di destinazione di beni.
Sono tassati i beni immobili di qualsiasi genere e tipologia (abitazioni, terreni, fabbricati strumentali), i beni mobili (auto, moto, barche, aereomobili), il denaro, i gioielli, le opere d’arte, i crediti, i contri correnti, le azioni, le obbligazioni, i fondi di investimento, i titoli dello Stato (questi ultimi tassati solo in caso di donazione), le aziende e le partecipazioni in società.
Le imposte sulle successioni e donazioni si applicano con aliquote diverse e con franchigie diverse a seconda del grado di parentela.
- con l’aliquota al 4% per le successioni e donazioni a favore del coniuge, dei figli e degli altri parenti in linea retta solo sull’importo eccedente la franchigia di € 1.000.000;
- con l’aliquota del 6% per le successioni e donazioni a favore di fratelli e sorelle solo sull’importo eccedente la franchigia di € 100.000 euro;
- con l’aliquota del 6% per le successioni e donazioni a favore di altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado, senza franchigia;
- con l’aliquota dell’8% per le successioni e donazioni a favore di tutti gli altri soggetti (estranei), senza franchigia;
- con l’aliquota del 4%, 6%, o 8% per le successioni e donazioni a favore di persone portatrici di handicap (in base al grado di parentela) solo sull’importo eccedente la franchigia di 1.500.000 di euro.
Le franchigie relative alla successione e alla donazione si calcolano sul valore della donazione o della massa ereditaria attribuita a ciascun beneficiario e nel calcolo delle franchigia devono essere considerate (per esempio in sede di successione) anche le precedenti donazioni ricevute dallo stesso soggetto.
Le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili donati o caduti in successione :
Qualora oggetto della successione e/o della donazioni siano beni immobili, oltre all’imposta di successione, si applicano le imposte ipotecarie e catastali :
- imposta ipotecaria (€ 200) ed imposta catastale (€ 200) se il beneficiario della successione e/o donazione richiede le agevolazioni prima casa (immobili uso abitativo);
- imposta ipotecaria pari al 2% ed imposta catastale pari all’1% se il beneficiario della successione e/o donazione non richiede le agevolazioni prima casa.
Il valore dei beni caduti in successione o donati :
I beni oggetto di successione sono tassati in base al valore che essi hanno al momento dell’apertura della successione (ossia al momento della morte), ed i beni oggetto di donazione sono tassati in base al valore che hanno al momento in cui si stipula l’atto di donazione e che per quanto riguarda gli immobili si utilizza il valore fiscale dato dal valore catastale moltiplicato per il coefficiente previsto dalla legge (cd. “valutazione automatica”).
Questo principio vale per gli immobili che hanno una rendita catastale, non si applica quindi ai terreni edificabili, nè agli immobili in corso di costruzione, per i quali la base imponibile è data dal valore di mercato.