LA RINUNCIA ALL'EREDITA' :
L’eredità si devolve per legge o per testamento.
In ogni caso il chiamato all’eredità ha la facoltà di rinunciare all’eredità (per es a causa di debiti lasciati dal defunto,
in quanto l’erede subentra al defunto non solo per gli eventuali beni e crediti ma anche negli eventuali debiti e passività,
anche solo per imposte non pagate o simili; oppure più semplicemente per motivi morali).
La rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo, non può essere sottoposta a condizione o termine e non può essere limitata
a una parte dell’eredità, ed è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volere acquistare l’eredità
con la conseguenza che egli rimane completamente estraneo alla successione non assumendo la qualità di erede,
e con la conseguenza che nessun creditore del defunto potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
La rinuncia all’eredità va fatta con una dichiarazione:
- ricevuta da un Notaio oppure
- ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
I termini per la rinuncia sono:
- se si è in possesso di beni ereditari: 3 mesi dal decesso.
- se non si è in possesso dei beni ereditari: 10 anni dal decesso.
Se il rinunciante ha figli, questi ultimi subentrano al suo posto e pertanto devono anch’essi rinunciare,
se lo ritengono opportuno. Se sono minorenni, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare su richiesta
sottoscritta dai genitori.